CertAI
Obblighi di trasparenza dell'AI Act: cosa fare davvero (l'articolo 50 in pratica)
A

Alessandro Ubaldi

aggiornato il

AI ActAI Governance

Obblighi di trasparenza dell'AI Act: cosa fare davvero (l'articolo 50 in pratica)

Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 dell'AI Act è applicabile. È l'adempimento che tocca il numero più alto di aziende, perché non riguarda i sistemi ad alto rischio (quelli sono stati rinviati) ma qualunque organizzazione che faccia parlare un chatbot con i propri clienti o pubblichi contenuti generati dall'AI.

Qui rispondiamo alla domanda pratica: chi nella tua azienda deve fare cosa, entro quando, e come lo dimostri.

In sintesi
L'art. 50 distingue due ruoli: fornitore (chi sviluppa o immette sul mercato il sistema) e deployer (chi lo usa nella propria attività). Gli obblighi sono diversi e molte aziende sono entrambe le cose.
I fornitori devono rendere riconoscibile l'interazione con l'AI e marcare i contenuti sintetici in formato leggibile automaticamente.
I deployer devono dichiarare i deepfake, informare chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, e dichiarare i testi AI pubblicati su temi di interesse pubblico.
Scadenze scaglionate: 2 agosto 2026 applicabilità, 2 dicembre 2026 per i sistemi generativi già sul mercato, 2 febbraio 2027 per il rilevamento interoperabile.
Sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale.

#Prima di tutto: sei fornitore o deployer?

Il ruolo determina gli obblighi, e nelle PMI la risposta più frequente è «tutti e due».

Ruolo

Chi sei

Esempio tipico

Fornitore

Sviluppi un sistema AI e lo immetti sul mercato con il tuo nome o marchio

Una software house che vende un assistente conversazionale ai clienti

Deployer

Usi un sistema AI sotto la tua autorità nell'attività professionale

Un'azienda che mette sul proprio sito un chatbot costruito su un modello di terze parti

Se prendi un modello di terze parti, ci costruisci sopra il tuo assistente e lo offri ai tuoi clienti con il tuo marchio, per quel sistema sei fornitore, non semplice utilizzatore. Gli obblighi di progettazione ricadono su di te, anche se il modello sottostante non è tuo.

#I quattro obblighi, tradotti in azioni

1. L'utente deve sapere che sta parlando con un'AI (art. 50, par. 1)

Riguarda i fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con le persone: chatbot, assistenti virtuali, voicebot.

L'informazione va data al più tardi al momento della prima interazione, in modo chiaro e accessibile. Non basta una riga nell'informativa privacy o nei termini di servizio: deve essere percepibile lì dove avviene la conversazione.

Non serve se l'interazione con l'AI è ovvia per una persona ragionevolmente informata, ma è un'eccezione da usare con prudenza: quello che sembra ovvio a chi ha costruito il prodotto raramente lo è per l'utente finale.

2. I contenuti sintetici vanno marcati per le macchine (art. 50, par. 2)

Riguarda i fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo sintetici, compresi i sistemi per finalità generali.

Serve una marcatura leggibile automaticamente: il contenuto deve portare con sé un segnale che permetta a un software di riconoscerne l'origine artificiale. È la parte più tecnica dell'articolo 50 e va messa in roadmap dal team di prodotto.

3. Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (art. 50, par. 3)

Riguarda i deployer. Chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone che vi sono esposte, e trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Spesso questi sistemi entrano in azienda dentro altri prodotti: software di analisi delle chiamate del customer care, strumenti di valutazione dei candidati, sistemi di controllo accessi.

4. Deepfake e testi pubblicati (art. 50, par. 4)

Riguarda i deployer che pubblicano contenuti.

  • I contenuti che costituiscono un deepfake, cioè immagini, audio o video generati o manipolati che appaiono autentici, vanno dichiarati come artificiali.
  • I testi generati dall'AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale vanno dichiarati, a meno che non siano stati sottoposti a revisione umana con responsabilità editoriale su chi li pubblica.

Due eccezioni. La prima: quando l'opera è manifestamente artistica, satirica o di finzione, la dichiarazione va data in modo da non ostacolare la fruizione dell'opera. La seconda: la revisione editoriale umana esclude l'obbligo per i testi, ma va documentata, perché in caso di contestazione l'onere di dimostrarla è tuo.

#Come si marcano i contenuti, in concreto

Il 20 luglio 2026 la Commissione ha pubblicato le linee guida finali sull'articolo 50, che si affiancano al Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content rilasciato dall'AI Office il 10 giugno 2026. L'approccio tecnico atteso ha due livelli.

Livello 1: metadati firmati. Nel contenuto vengono registrate informazioni di provenienza, firmate crittograficamente e con marca temporale, in modo da rendere evidente ogni manomissione. Il riferimento di mercato è lo standard aperto C2PA (le cosiddette Content Credentials). Limite noto: i metadati si perdono con uno screenshot o una ricodifica.

Livello 2: watermark impercettibile. Un segnale invisibile incorporato nel contenuto stesso, nei pixel, nella forma d'onda audio o nella distribuzione dei token, progettato per sopravvivere a compressione, ritaglio, ridimensionamento e conversione di formato. Serve proprio a coprire i casi in cui il metadato sparisce.

A questi si può aggiungere il fingerprinting, con hash percettivi registrati in un archivio consultabile. È opzionale, ma utile a chi genera volumi alti di contenuti.

Il Codice prevede anche di mettere a disposizione uno strumento di rilevamento accessibile e di vietare contrattualmente la rimozione delle marcature nei termini d'uso del servizio.

Aderire al Codice è volontario. Chi firma ottiene un percorso riconosciuto per dimostrare la conformità in attesa delle norme armonizzate; chi non firma resta comunque vincolato all'articolo 50, ma dovrà dimostrare la conformità con mezzi propri, esponendosi a uno scrutinio maggiore.

#Cosa non ricade negli obblighi

Le linee guida chiariscono i casi esclusi. I principali:

  • uso personale non professionale: un privato che genera immagini per sé non è un deployer;
  • ricerca e sviluppo scientifico: sistemi sviluppati e usati esclusivamente per finalità di ricerca;
  • sistemi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati;
  • editing standard che non altera il significato: correzioni ortografiche e grammaticali, ritocchi che non modificano la sostanza informativa del contenuto;
  • testi con revisione editoriale umana e responsabilità editoriale su chi pubblica.

L'articolo 50 non ha soglie dimensionali. Una startup di cinque persone con un chatbot pubblico ha gli stessi obblighi di trasparenza di una multinazionale.

#Le scadenze da segnare

Data

Cosa scade

Chi riguarda

2 agosto 2026

Applicabilità dell'art. 50 e poteri sanzionatori

Tutti

2 dicembre 2026

Adeguamento della marcatura art. 50, par. 2

Fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026

2 febbraio 2027

Soluzione di interoperabilità per il rilevamento dei watermark

Firmatari del Code of Practice

La finestra di dicembre, introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1744, vale solo per la marcatura tecnica dei sistemi preesistenti. Tutto il resto, dichiarazione del chatbot compresa, è già dovuto adesso (vedi la guida alle scadenze AI Act).

#Quanto costa sbagliare

La violazione degli obblighi di trasparenza rientra nella fascia sanzionatoria fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, con applicazione dell'importo più basso tra i due per PMI e startup.

Per chi vende software, la prima richiesta spesso arriva dal cliente enterprise, prima che dall'autorità di vigilanza: nel questionario fornitori chiede come marchi i contenuti generati dal tuo sistema e chi risponde di quella conformità nel contratto.

#Da dove partire

Cosa fare

Chi

Entro quando

Mappa i sistemi AI che toccano clienti o pubblico e assegna a ciascuno il ruolo: fornitore, deployer o entrambi

Tutti

Subito

Verifica che chatbot, assistenti in app e voicebot mostrino l'avviso alla prima interazione

Fornitori

Già dovuto

Censisci i contenuti sintetici che pubblichi (immagini di prodotto, video, testi) e con quale strumento nascono

Deployer

Già dovuto

Chiedi ai tuoi fornitori AI se e come marcano i contenuti: se il modello non supporta C2PA o watermarking, il problema è tuo

Deployer

Già dovuto

Documenta la revisione editoriale dei testi, se vuoi appoggiarti a quell'eccezione

Deployer

Già dovuto

Cerca sistemi biometrici dentro altri prodotti, soprattutto in HR e customer care

Deployer

Già dovuto

Decidi se firmare il Code of Practice o costruire evidenze equivalenti

Fornitori

Prima possibile

Metti in roadmap la marcatura per i sistemi generativi già sul mercato

Fornitori

2 dicembre 2026

#Come ti aiuta CertAI

CertAI parte dall'inventario dei sistemi AI e dalla definizione del ruolo per ciascuno, che è il punto in cui quasi tutte le aziende si bloccano. Da lì costruisce la documentazione di conformità e le evidenze che i clienti chiedono nei questionari fornitori, fino al percorso verso standard certificabili come la ISO/IEC 42001 (vedi la guida alla ISO/IEC 42001).

Non sai se i tuoi sistemi AI rispettano l'articolo 50? CertAI mappa i sistemi, definisce il tuo ruolo e prepara le evidenze di conformità.

Prenota una demo